Statuto - Art. 11: Assemblea

L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 12: Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee generali dei soci ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci che siano in regola con il versamento della quota annua. Ogni socio ha diritto ad un solo voto deliberativo. Ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio oltre se stesso, purché munito di regolare delega scritta.

Art. 13: Compiti dell'assemblea

La convocazione dell’assemblea generale dei soci ordinaria avverrà normalmente almeno una volta all'anno, entro il 15 Giugno, per l’approvazione, in particolare, del conto consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo per l’esercizio in corso, nonché della relazione sull’attività svolta e su quella programmata per il futuro. 
Oltre all'approvazione del consuntivo e del preventivo spetta all’Assemblea:

- provvedere alla nomina del Consiglio Direttivo, designando il Presidente ed il Segretario;
- stabilire le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;- deliberare sulle modifiche dello statuto;
- approvare i regolamenti interni per lo svolgimento dell’attivitàdell’Associazione;
- deliberare in ordine alla ratifica delle proposte di espulsione formulate dal Consiglio Direttivo;
- deliberare lo scioglimento dell’Associazione.

Art. 14: Convocazione

La convocazione dell’assemblea generale dei soci, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l’ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta.
La convocazione dell’assemblea generale dei soci deve avvenire esclusivamente con apposito avviso affisso all’albo dell’Associazione almeno 8 giorni prima della data di convocazione.

Art. 15: Validità assembleare

Tanto l’assemblea generale ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 16: Modifiche allo Statuto

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea generale dei soci e solo se poste all’ordine del giorno.

Art. 17: Funzionamento

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal più anziano dei componenti presenti nel Consiglio Direttivo L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Per le riunioni in cui sia all’ordine del giorno la modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i soci.

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