Statuto - Art. 24: Durata
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Generale Straordinaria dei soci.
Art. 25: Sezioni
L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 26: Trasformazione
L’Assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell’Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18 Febbraio 1983 n° 50.
Art. 27: Collegio arbitrale
I soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l’Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.
Tutte le controversie sono sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito da 3 componenti di cui 2 scelti dalle parti interessate ed un terzo, che ne assume la presidenza, indicato dai primi due; in mancanza di intesa sul nominativo del Presidente, questi verrà designato dal Presidente del Tribunale di Bologna su richiesta della parte più diligente.
Al Collegio, che svolge funzioni di collegio arbitrale irrituale, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. La mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta, comunque, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione dall’Associazione. I soci, con l’accettazione dello statuto, si impegnano alla presente clausola compromissoria.
Art. 28: Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, dalla maggioranza assoluta dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. In caso di scioglimento, la destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 29: Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli Enti di promozione sportiva o delle federazioni a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice civile.
