Statuto - Art. 5: Soci
Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro condividano le finalità dell'Associazione purché ne facciano espressa richiesta sottoscrivendo apposita tessera annuale e versando la quota sociale determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione è composta da Soci fondatori ed effettivi.
Sono Soci Fondatori i firmatari dell’Atto Costitutivo dell’Associazione Amici di Stanco registrato presso l’Ufficio del Registro per gli Atti Pubblici di Bologna il 16 Aprile 1975 al n° 4501.
Sono soci effettivi tutti coloro che si iscrivono in data successiva alla costituzione e che svolgono attività sportiva all’interno dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa con sottoscrizione della Tessera Sociale. I soci effettivi maggiorenni godono, al momento della ammissione, del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali.
Tutti i soci partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale, e godono dell’elettorato attivo e passivo.
Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo.
E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.
Art. 6: Domanda di ammissione
Tutti coloro che intendono far parte dell’Associazione dovranno versare la quota sociale annuale al momento dell’emissione della Tessera Sociale, il Consiglio Direttivo ratificherà le nomine a socio nella prima seduta consigliare. Tutti i soci con la sottoscrizione della Tessera Sociale annuale eleggono domicilio presso la sede dell’associazione.
L’ammissione a socio è efficacemente conseguita all'atto del versamento delle quote sociali annuali ed all’emissione della Tessera Sociale annuale ed è subordinata alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.
All'atto della sottoscrizione della Tessera Sociale annuale ciascun nuovo socio ha diritto a prendere visione della copia integrale del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento dell'Associazione.
In caso di sottoscrizione della Tessera Sociale annuale effettuate da minorenni le stesse dovranno essere effettuate in presenza dell’esercente la potestà parentale. Il genitore rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.
Art. 7: Diritti dei soci
La qualifica di socio dà diritto:
a) ad usufruire dei servizi dell’Associazione e a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento;
b) a partecipare alla vita societaria e in particolare alle assemblee generali dei soci.
I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni e/o Enti di promozione sportiva nazionali alle quali l’Associazione aderisce.
Art. 8: Decadenza dei soci
I soci cessano automaticamente di appartenere all’Associazione in caso di
dimissione volontaria, mancato rinnovo della adesione annuale o per morosità protrattasi per oltre gg. 15 dalla scadenza del versamento richiesto. Inoltre la cessazione potrà avvenire per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea generale dei soci ordinaria. Nel corso di tale assemblea in parola, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti.
Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea generale dei soci.
L'associato radiato non può essere più ammesso. I soci recedenti, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere all'Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
